Il cosiddetto super bonus del 110% consiste in una detrazione Irpef e Ires per specifici lavori edili, da recuperare nella propria dichiarazione dei redditi in 4 o 5 anni, in misura maggiore rispetto alla spesa che viene sostenuta, in quanto è pari al 110% della spesa stessa. In alternativa alla detrazione diretta in dichiarazione dei redditi, il corrispondente credito d’imposta può essere trasferito a terzi dal contribuente, tramite l’opzione della cessione a terzi ovvero con lo sconto nella fattura del fornitore.
Super ecobonus del 110%
In particolare, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 30 giugno 2022 (al 31 dicembre 2022 o 30 giugno 2023, per gli interventi effettuati rispettivamente dai condomini e dai proprietari unici di edifici multifamiliari con non più di 4 unità immobiliari ovvero dagli Iacp, per i quali alla data del 30 giugno 2022 o 31 dicembre 2022 saranno effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo), è possibile applicare una nuova percentuale di detrazione Irpef e Ires del 110%. Sono stati introdotti i seguenti nuovi interventi, agevolati con il super bonus del 110%: la «sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti» e l’isolamento termico con materiali isolanti che rispettano i criteri ambientali minimi.
Se viene effettuato uno di questi nuovi interventi agevolati al 110%, questa percentuale di detrazione può essere estesa anche ad alcuni interventi per il risparmio energetico «qualificato» (già agevolati al 50-65-70-75-80-85%), agli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche (ad esempio ascensori e montacarichi) e all’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, già agevolati al 50 per cento. Per questo motivo, i nuovi interventi dell’ecobonus vengono chiamati «trainanti» rispetto agli altri (che sono invece «trainati»).
Super sisma bonus del 110%
Per le spese sostenute, nel periodo agevolato suddetto, per gli interventi antisismici cosiddetti «speciali», agevolati al 50-70-75-80-85% (articolo 16, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63), la percentuale di detrazione è stata elevata al 110%, senza che sia necessario aver sostenuto «almeno uno» dei nuovi interventi «trainanti».
Impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo
Infine, spetta il super bonus del 110% anche alle installazioni di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo, a patto che siano eseguite congiuntamente ad uno dei seguenti interventi che beneficiano del super bonus del 110%: gli interventi «trainanti» o quelli per il sisma-bonus (che in questo caso, quindi, diventa «trainante» per il fotovoltaico e i sistemi di accumulo).
Le proroghe di altre detrazioni
Sono state prorogate al 31 dicembre 2021 anche tutte le seguenti detrazioni, per le quali, al pari del super bonus del 110%, è possibile effettuare la cessione del credito:
– 50% per il recupero del patrimonio edilizio;
– 50-70-75-80-85% per il sismabonus (proroga al 2021 già prevista);
– 50% per il bonus mobili (limite di spesa, peraltro, aumentato a 16.000 euro);
– 36% per il bonus giardini;
– 50-65-70-75-80-85% per l’ecobonus;
– 90% per il bonus facciate.
Ulteriori novità
Tra le altre novità del super bonus del 110%, introdotte dalla legge di Bilancio 2021, si segnalano le seguenti, in vigore dal 1° gennaio 2021:
possono beneficiare del super bonus del 110% anche le persone fisiche (sempre con il limite di due unità immobiliari per il super ecobonus su singole unità, non sulle parti comuni), per gli interventi anche «su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche»;
un’unità immobiliare può ritenersi «funzionalmente indipendente» se è dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico, per il gas, per l’energia elettrica e per la climatizzazione invernale;
possono beneficiare del super ecobonus del 110% anche gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche previsti nell’articolo 16 bis, comma 1, lettera e), del Tuir, a patto che venga effettuato almeno un intervento «trainante» dell’ecobonus;
il super bonus del 110% per le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici è possibile solo per «una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare».
Dott. Rocco Liguori Dottore Commercialista e Revisore Legale
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